La legge 12 luglio 2011, n. 120, modificando gli artt. 147-ter e 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilisce che gli organi sociali delle società quotate, che saranno eletti a decorrere dal 13 agosto 2012 dovranno riservare al genere meno rappresentato una quota pari ad un terzo dei/delle componenti eletti/e negli organi di amministrazione e controllo, al fine di assicurare l’equilibrio tra i generi. Tale criterio dovrà essere applicato per tre mandati consecutivi.
Al fine di favorire l’applicazione della norma in modo graduale, anche tenendo conto del sistema sanzionatorio stabilito dalla stessa, viene introdotto un regime transitorio, applicabile al primo mandato, e quindi a partire dai rinnovi effettuati dal 13 agosto 2012, riducendo la quota obbligatoria ad un quinto degli/delle amministratori/amministratrici e dei/delle componenti il Collegio sindacale.
Entrano in vigore le nuove regole sulla composizione degli organi sociali delle società quotate
13/08/2012